La risposta è negativa. Vediamo subito perché.
Cos’è la NASpI?
La NASpI, introdotta dal D.Lgs. 22/2015, è l’indennità di disoccupazione destinata alla generalità dei lavoratori dipendenti, e spetta in presenza delle seguenti condizioni:
• perdita involontaria dell’impiego, con acquisizione dello stato di disoccupazione (fine contratto a termine, licenziamento, dimissioni per giusta causa o nel periodo tutelato per maternità, nonché in alcune specifiche ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto);
• presentazione della dichiarazione d’immediata disponibilità al lavoro ed alle iniziative di politica attiva;
• possesso di un minimo di 13 settimane di contributi accreditati nei 4 anni precedenti;
• almeno 30 giornate lavorate nell’anno (requisito attualmente e sino al 31 dicembre 2021 non necessario).
NASpI e nuova occupazione
Se durante la percezione della NASpI si trova un nuovo lavoro, ciò non determina automaticamente la cessazione dello stato di disoccupazione.
Come si legge nella circolare n. 1/2019 dell’Agenzia nazionale per le politiche attive sul lavoro (Anpal), si considerano disoccupati non solo coloro che sono privi di un impiego, ma anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni fiscali spettanti, ossia pari a 8.145 euro annui (lavoro subordinato o parasubordinato) o a 4.800 euro annui (lavoro autonomo).
Al di sotto di questi limiti, quindi, la NASpI spetta, ma è ridotta in misura pari all’80% del reddito di lavoro percepito (ad esempio, se si percepiscono mille euro, 800 euro vengono tolti dal sussidio).
Se però il rapporto di lavoro subordinato è di durata inferiore a 6 mesi, anche qualora il reddito sia superiore alla soglia di esenzione fiscale, la NASpI viene soltanto sospesa.
Compatibilità tra NASpI e tirocinio
Chiarito quanto sopra, va detto che il tirocinio non è un rapporto di lavoro, ma consiste nell’inserimento temporaneo dello stagista, o tirocinante, all’interno di un’azienda, di uno studio o di un ente, per acquisire conoscenze professionali da poter sfruttare nel mercato del lavoro.
Il tirocinante non è quindi un lavoratore e non ha diritto ad uno stipendio, bensì può essergli riconosciuta un’indennità.
Per quanto l’art.50, comma 1 lett. c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 (T.U.I.R.) stabilisca che a fini fiscali le somme percepite dal tirocinante sono assimilate ai redditi da lavoro dipendente, l’Inps con la circolare n. 174 del 23 novembre 2017, ha chiarito che per “i titolari di borse lavoro, stage e tirocini professionali, premi o sussidi per fini di studio o addestramento professionale non si ravvisa lo svolgimento di un’attività lavorativa prestata dal soggetto con correlativa remunerazione. In tali ipotesi, pertanto, le remunerazioni derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale sono interamente cumulabili con l’indennità NASpI e il beneficiario della prestazione non è tenuto ad effettuare all’INPS comunicazioni relative all’attività e alle relative remunerazioni“.
In altre parole il tirocinio è compatibile con lo status di disoccupato e l’indennità mensile spettante allo stagista è cumulabile con le indennità per disoccupazione, come la NASpI.
Il disoccupato che accetti di svolgere un tirocinio percependo la relativa indennità non perderà il diritto alla NASpI.
Studio Legale G.O.D. – Avvocati Lucca