NewsLa Cassazione travolge le fideiussioni realizzate secondo lo schema ABI: clausole nulle

11 Gennaio 2022

Tempo di cambiamenti per i rapporti tra banche, cittadini e imprese.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con una sentenza che ha tutti i presupposti per essere definita storica (sent. n. 41994/2021), ha inferto un duro colpo allo strumento della fideiussione realizzato secondo lo schema ABI in uso tra le banche.

 

Cos’è la fideiussione?

Prima di scendere nel dettaglio, giova ricordare che la fideiussione è il negozio giuridico con il quale un soggetto, chiamato fideiussore, si fa garante di un’obbligazione assunta da terzi. La fideiussione rappresenta una maggiore tutela per il creditore, poiché in caso di inadempienza del debitore principale potrà rifarsi sul patrimonio del fideiussore.

 

Origine e profili critici dello schema ABI

In proposito, l’ABI (Associazione Bancaria Italiana), a cui la maggior parte degli istituti di credito italiani ha aderito, nel 2003 aveva redatto un modello di fideiussione contenente clausole contrattuali particolarmente favorevoli al creditore che, in molti casi, gli istituti bancari avevano utilizzato e sottoposto (attraverso moduli precompilati) ai garanti dei loro clienti.

Sennonché, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con parere del 22 agosto 2003, e la Banca d’Italia con Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, avevano rilevato che alcune di queste clausole contenute nel modello ABI 2003 risultavano eccessivamente gravose per il cliente e che fossero il frutto di un’intesa anticoncorrenziale in contrasto con la normativa antitrust a tutela della concorrenza e, segnatamente, con l’articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/1990.

 

Le clausole affette da nullità

I rilievi critici riguardavano in particolare le clausole nn. 2, 6 e 8 del citato schema ABI, vale a dire:

a) la c.d. “clausola di reviviscenza“, secondo la quale il fideiussore è tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo” (art. 2);

b) la c.d. “clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.“, in forza della quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall’art. 1957 c.c., che si intende derogato” (art. 6);

c) la c.d. “clausola di sopravvivenza“, a termini della quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l’obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate” (art. 8).

Con la sentenza n. 41994/2021, le Sezioni Unite hanno dichiarato la nullità di siffatte clausole perché in contrasto con la normativa antitrust. I moduli fideiussori realizzati secondo lo schema ABI, quindi, sono nulli, non integralmente, bensì limitatamente a siffatte clausole.

 

Altri aspetti importanti della sentenza

Oltre a riconoscere la nullità delle clausole 2, 6 e 8 dei contratti realizzati secondo lo schema ABI, con la pronuncia in esame la Suprema Corte ha altresì affermato che:

1) il provvedimento emesso da Banca d’Italia nel 2005 è prova privilegiata del comportamento anticoncorrenziale posto in essere dall’Istituto di credito nella realizzazione della fideiussione;

2) la nullità delle clausole realizzate in violazione della normativa antitrust è rilevabile d’ufficio da parte del giudice;

3) alla qualificazione di nullità parziale della fideiussione consegue l’imprescrittibilità dell’azione di nullità e la proponibilità della domanda di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 cod. civ., ricorrendone i relativi presupposti, nonché dell’azione di risarcimento dei danni.

 

Una sentenza importante che tutela cittadini e imprese

Da quanto esposto emerge l’importanza della pronuncia a Sezioni Unite n. 41994/2021.

D’ora in poi i fideiussori chiamati in giudizio dalle banche potranno opporsi alle ingiunzioni di pagamento eccependo la nullità anche in corso di causa al fine di far sospendere l’eventuale provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.

Ma non è tutto, i fideiussori potranno anche opporsi ad esecuzioni immobiliari ed esperire autonome azioni di accertamento della nullità del contratto per ottenere la repressione delle condotte antitrust poste in essere dalla banca o richiedere il risarcimento del danno da illecito concorrenziale e quello derivante da illegittima segnalazione in Centrale Rischi presso la Banca d’Italia.

La decisione degli ermellini, ripristina, quindi, l’equilibrio di mercato e rappresenta un punto a favore per consumatori e imprese rispetto al settore bancario.

 

 

Studio Legale G.O.D. – Avvocati Lucca

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