NewsFino a quando mantenere un figlio fannullone?

23 Agosto 2021

L’art. 147 del Codice Civile pone in capo ai genitori “l’obbligo di mantenere, istruire, educare ed assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni”. Cosa accade, però, quando un figlio, ormai maggiorenne e ancora non economicamente autosufficiente, non ne vuol sapere né di proseguire gli studi né, tantomeno, di mettersi alla ricerca di un lavoro?

 

La vicenda

Questa la questione sulla quale è stata chiamata a pronunciarsi la Corte di Cassazione, a seguito del ricorso di un uomo che aveva chiesto al giudice territoriale la revoca dell’obbligo di mantenimento in favore della figlia, attesa l’età della stessa, ventiseienne all’epoca dei fatti, la sua scarsa propensione agli studi, nonché il suo altrettanto poco volenteroso impegno nel proseguire l’attività commerciale che padre e zio le avevano prospettato mettendole a disposizione persino un locale.

 

La pronuncia della Cassazione

Con l’ordinanza n. 18785/2021, depositata il 02.07.2021, la Suprema Corte ha affermato che il diritto del figlio maggiorenne al mantenimento si giustifica all’interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, considerato che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell’obbligo, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per l’inserimento nella società del figlio.
Di conseguenza – scrivono gli ermellini – deve escludersi che l’assegno di mantenimento persegua una funzione assistenziale incondizionata dei figli maggiorenni disoccupati, di contenuto e durata illimitata, dovendo il relativo obbligo di corresponsione venire meno nel caso in cui il mancato raggiungimento dell’indipendenza economica si possa ricondurre alla mancanza di un impegno effettivo verso un progetto formativo rivolto all’acquisizione di competenze professionali o dipenda esclusivamente da fattori oggettivi contingenti o strutturali legati all’andamento dell’occupazione e del mercato del lavoro”.

In sostanza, secondo i precedenti di legittimità richiamati dalla Corte (Cass. 5088/2018; Cass. 12952/2016), quella colpevole inerzia che giustifica la cessazione dell’obbligo di mantenimento può essere desunta dal giudice del merito accertando la sussistenza o meno dei seguenti parametri:

1. l’età avanzata del figlio;
2. il conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica;
3. l’impegno profuso nella ricerca di un lavoro;
4. la complessiva condotta tenuta dal figlio a partire dal diciottesimo anno d’età.

 

Persistenza dell’obbligo di mantenimento

Resta fermo che l’obbligo di mantenimento non potrà venir meno nel caso in cui sussistano ragioni individuali specifiche (di salute, dovute a peculiari contingenze personali o alla necessità di disporre di più tempo per concludere un ciclo formativo intrapreso e proseguito concretamente) che escludano che la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale sia imputabile a inerzia colpevole.

 

Studio Legale G.O.D. – Avvocati Lucca

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