NewsEsiste il diritto a non nascere?

2 Dicembre 2021

La vicenda, portata all’attenzione del pubblico in questi giorni, di quei due genitori che hanno citato in giudizio i medici, in seguito alla nascita del figlio affetto da sindrome di Down (Cass. n. 36645 del 25.11.2021), riporta all’attenzione l’altro tema, sempre attuale, del diritto di nascere sani.

 

Esiste un diritto a nascere solo se sani?

Può una persona rivolgersi a un giudice chiedendo di essere risarcita perché è stata fatta nascere nonostante presenti delle malformazioni? E verso chi può essere rivendicato questo diritto?

Il tema è stato più volte portato all’attenzione dei giudici di merito i quali, nel corso degli anni, hanno espresso pareri discordanti e non sempre chiari.

 

Il parere della giurisprudenza

Una parte della giurisprudenza ha affermato l’esistenza di un vero e proprio diritto a non nascere, precisando che il nascituro “una volta venuto ad esistenza ha il diritto, fondato sugli art. 2, 3, 29, 30 e 32 cost., ad essere risarcito, da parte del sanitario, del danno consistente nell’essere nato non sano, rappresentato dall’interesse ad alleviare la propria condizione di vita impeditiva di una libera estrinsecazione della personalità.” (Cass. civ. sent. n. 16754/2012).

Altra parte altra giurisprudenza ha, invece, respinto questa tesi, ritenendola non conforme ai principi del nostro ordinamento che vedono nella vita, e non certo nella “non vita”, un bene giuridico capace di formare oggetto di diritti.

 

La parola alle Sezioni Unite

Nel 2015 la Suprema Corte a Sezioni Unite è intervenuta sulla questione confermando che nell’ordinamento italiano non può esistere un diritto a non nascere.

A parere della Cassazione, chi lamenta un danno per essere venuto al mondo sostiene che la sua condizione normale, cioè quella senza il danno, sarebbe stata il non nascere, cosa possibile solo con l’interruzione della gravidanza, cioè con la morte.

La legge italiana riconosce però il diritto alla vita in quanto bene giuridico, non il diritto alla non vita.

La Suprema Corte si è allora chiesta se, nel caso di malformazione del feto, la morte possa essere considerata un bene della vita tale da formare oggetto di diritto ed ha risposto in maniera negativa.

Chi nasce con una disabilità, pertanto, non può chiedere il risarcimento del danno da “vita ingiusta”, poiché nell’ordinamento italiano non trova spazio il diritto a non nascere se non sano (Cass. SS.UU. n. 25767/2015).

 

Nessun parallelismo con l’eutanasia

Nessun parallelismo può essere fatto con l’eutanasia, cioè con il c.d. diritto di “staccare la spina”, giacché quest’ultimo si fonda su una volontà espressa in precedenza mediante strumenti quali il testamento biologico.

Ma come può un feto esprimere la sua volontà a non nascere laddove non fosse sano?

Riconoscere il diritto a non nascere se malati, secondo i giudici delle Sezioni Unite, porterebbe pertanto con sé il rischio di una “deriva eugenetica” per cui “la vita verrebbe ad essere apprezzabile in ragione dell’integrità psico-fisica”.

 

 

Studio Legale G.O.D. – Avvocati Lucca

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