NewsEpatite dopo emotrasfusione. Si alleggerisce l’onere probatorio del paziente

10 Giugno 2021

La vicenda

In seguito ad una banale trasfusione di sangue una signora si accorge di aver contratto un’infezione causata dal virus dell’HCV. Ne nasce una controversia tra la paziente, che pretende il  risarcimento del danno, e il Ministero della Salute e l’Assessorato per la sanità della sua regione che nega ogni responsabilità.

In primo grado la domanda dell’attrice è pienamente accolta, ma la Corte d’Appello, accogliendo il gravame proposto dall’Assessorato, riforma la sentenza rilevando che la danneggiata non ha mai allegato che l’ospedale “abbia provveduto alle trasfusioni approvvigionandosi di sangue tramite un proprio centro trasfusionale e non, come avviene nella normalità dei casi, utilizzando sacche di provenienza esterna“.

Domanda: una volta che il paziente ha dimostrato di aver subito un danno alla salute , può essergli addossato anche l’onere di allegare e spiegare gli errori commessi dall’ospedale? Vale a dire come e quando si sia approvvigionato delle sacche di plasma risultate infette?

 

La pronuncia della Cassazione

Su tale quesito la controversia approda in Cassazione dove i giudici della Suprema Corte, con la recentissima sentenza n. 10592 del 22.04.2021, stabiliscono un importante principio di diritto: “nella controversia tra il paziente che assuma di avere contratto un’infezione in conseguenza d’una emotrasfusione, e la struttura sanitaria ove quest’ultima venne eseguita, non è onere del primo allegare e provare che l’ospedale abbia tenuto una condotta negligente o imprudente nella acquisizione e nella perfusione del plasma, ma è onere del secondo allegare e dimostrare di avere rispettato le norme giuridiche e le leges artis che presiedono alle suddette attività“.

 

L’onere probatorio è dell’ospedale

In altre parole, è onere della struttura sanitaria dimostrare di aver tenuto una condotta diligente e conforme alle leges artis in relazione all’acquisizione e perfusione del plasma, mentre il danneggiato non deve dimostrare la colpa dell’ospedale, ma semplicemente il suo inadempimento.

Poiché l’obbligo di assistenza sanitaria che grava sull’ospedale comporta, tra le altre cose, la garanzia del risultato di non infettare il paziente, nel caso di specie la circostanza che i sanitari avessero tenuto una condotta colposa e inadempiente, era implicita nel fatto stesso che si fosse verificata l’infezione.

 

Studio Legale G.O.D. – Avvocati Lucca

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