Reato di invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o la salute pubblica
Sta suscitando grande dibattito la prima misura varata dal governo e rappresentata dal c.d. Decreto anti rave party (D.L. n. 162/2022, emanato il 31.10.2022) che all’art. 5 prevede che:
“Dopo l’articolo 434 del codice penale e inserito il seguente: «Art: 434 bis (Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica). L’invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica consiste nell’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica. Chiunque organizza o promuove l’invasione di cui al primo comma e punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10,000. Per il solo fatto di partecipare all’invasione la pena e diminuita. É sempre ordinata la confisca ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice penale, delle cose che servirono a furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma nonché di quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare le finalità dell’occupazione.».
Le principali critiche mosse al decreto
La principale censura mossa alla nuova norma dalle forze di opposizione alla norma è quella di introdurre una fattispecie di reato così vaga da poter essere applicata in diverse occasioni e non limitatamente ai rave parties.
Il timore è che diventi illegale anche la realizzazione di una semplice manifestazione di protesta pacifica. Ciò in aperto contrasto con l’art. 17 della Costituzione ai sensi del quale: “I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica”.
Altro punto critico è quello attinente alla possibilità di utilizzare le intercettazioni per le indagini. La circostanza che la nuova fattispecie di reato preveda pene massime oltre i cinque anni rende, infatti, utilizzabile lo strumento delle intercettazioni.
Le possibili soluzioni all’attenzione del governo
Il problema delle intercettazioni sembra risolvibile riducendo la pena massima a 4 anni in modo che ne sia inibito l’uso per quanto il Viminale ha segnalato che le pene previste sono alte perché soltanto così può scattare la confisca obbligatoria delle attrezzature e l’arresto in flagrante degli organizzatori.
Più difficile resta la tipizzazione del reato.
Al riguardo, una possibilità allo studio del Governo è quella di definire maggiormente il reato in modo che non vi siano dubbi sul fatto che ad essere colpite sono quelle situazioni nelle quali si fa largo uso di sostanze stupefacenti ed evitare il rischio di interpretazioni estensive ad altre fattispecie, ma tutto è ancora da studiare. Vedremo nei prossimi giorni quali soluzioni intenderà adottare il Governo.
Studio Legale G.O.D. – Avvocati Lucca