Il consenso informato è quella forma di consenso che il paziente è chiamato ad esprimere prima di essere sottoposto ad un trattamento sanitario importante. Esso affonda le sue radici nei tre diritti fondamentali della persona costituzionalmente protetti dagli artt. 2, 13, 32 Cost., vale a dire, rispettivamente, l’autodeterminazione, l’inviolabilità della persona, intesa come libertà di disporre del proprio corpo e il diritto alla salute.
La norma ed i requisiti per la validità del consenso
L’istituto del consenso informato è disciplinato dalla legge 22 dicembre 2017, n. 219 e risponde all’esigenza che il paziente sia informato in maniera chiara, corretta e completa in merito ai rischi legati al trattamento sanitario che gli è proposto, alle possibili alternative praticabili e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto di sottoporvisi.
Affinché l’intervento sanitario sia considerato lecito, il consenso informato del paziente deve presentare congiuntamente le seguenti caratteristiche:
a) essere espresso in modo libero e consapevole;
b) essere prestato in forma scritta o tramite videoregistrazioni;
c) essere preceduto da un’informazione del medico che sia completa, aggiornata e comprensibile relativamente a diagnosi, prognosi, benefici e rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, possibili alternative e conseguenze dell’eventuale rifiuto al trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi.
Responsabilità del medico per omessa acquisizione del consenso informato
Vista l’importanza del consenso informato, l’omessa acquisizione dello stesso può esporre il medico a responsabilità sanitaria.
In proposito la Cassazione civile, con la recentissima ordinanza n. 26104 del 5 settembre 2022, ha precisato che i confini entro i quali ci si deve muovere ai fini del danno derivante dalla mancata o inesatta acquisizione del consenso informato sono i seguenti:
a) nell’ipotesi di omessa o insufficiente informazione riguardante un intervento che non abbia cagionato danno alla salute del paziente e al quale è egli avrebbe comunque scelto di sottoporsi, nessun risarcimento sarà dovuto;
b) nell’ipotesi di omissione o inadeguatezza informativa che non abbia cagionato danno alla salute del paziente ma che gli ha impedito tuttavia di accedere a più accurati attendibili accertamenti, il danno da lesione del diritto costituzionalmente tutelato all’autodeterminazione sarà risarcibile qualora il paziente alleghi che dalla omessa informazione siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, in termini di sofferenza soggettiva e di contrazione della libertà di disporre di sé, in termini psichici e fisici.
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