NewsDanni da vaccinazione? Vanno risarciti dallo Stato

25 Agosto 2021

Con la recentissima sentenza n. 7354/2021 depositata il 16.03.2021, la Suprema Corte di Cassazione ha sancito un principio determinante stabilendo che i danni da vaccinazione imposta o anche solo raccomandata dalle autorità sanitarie (Stato o Regioni), devono essere risarciti dallo Stato.

 

La vicenda

La suddetta sentenza trae origine dal ricorso promosso da una donna che, dopo essersi sottoposta a vaccinazione per epatite A, aveva sviluppato lupus erimatoso. La donna aveva quindi convenuto in giudizio il Ministero della Salute, la ASL Brindisi, presso la quale si era vaccinata, e la Regione Puglia, invocando l’applicazione dell’art. 1 della L. 210/1992 ai sensi del quale: “Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge”.

La domanda della ricorrente, accolta in primo e in secondo grado, era infine portata dal Ministero della Salute all’attenzione della Corte di Cassazione, sull’assunto che la su richiamata L. 210/1992 sarebbe applicabile solo alle ipotesi di vaccinazione imposta e non potrebbe estendersi ai casi in cui, come quello di specie, la vaccinazione sia stata solo fortemente raccomandata.

 

La pronuncia della Cassazione

Ebbene, con la sentenza n. 7354/2021 depositata il 16.03.2021 la Suprema Corte di Cassazione ha riconosciuto che la patologia sviluppata dalla ricorrente è imputabile alla vaccinazione e ha definitivamente accolto la domanda della medesima pronunciando il seguente principio di diritto: “è dovuto l’indennizzo per i danni da vaccino anche se il siero non è imposto ma semplicemente raccomandato dallo Stato o dalle Regioni.

 

Rilevanza della pronuncia per i vaccini anti-Covid

La pronuncia della Cassazione assume interesse anche in relazione ai vaccini anti Covid-19, atteso che finora, trattandosi di vaccinazione non obbligatoria (eccetto “per le categorie degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori di interesse sanitario”, che sono tenute a vaccinarsi dal 1° aprile 2021), non era pensabile avanzare una domanda di indennizzo.

La sentenza n. 7354/2021 ha quindi aperto una breccia nella norma estendendo il diritto all’indennizzo ai casi in cui la vaccinazione non sia imposta per legge ma fortemente raccomandata dalle autorità statali anche mediante specifici atti normativi.

Resta comunque inteso che l’indennizzo può essere riconosciuto solo in favore di chi abbia effettivamente riportato un danno alla salute imputabile al vaccino eventualmente accertato in sede giudiziaria mediante l’esperimento di una perizia medica che attesti la sussistenza del nesso causale.

 

Studio Legale G.O.D. – Avvocati Lucca

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