I diritti dei conviventi
Per legge sono riconosciuti ai conviventi i seguenti diritti:
- diritto reciproco di visita del convivente, assistenza e accesso alle informazioni personali in presenza di malattia o ricovero ospedaliero;
- permessi lavorativi retribuiti se assiste l’altro convivente;
- designazione dell’altro convivente come suo rappresentante per le decisioni che riguardano la salute e la malattia quando compromettono la capacità di intendere e di volere;
- diritto di subentro nel contratto di locazione della casa di comune residenza intestato al convivente defunto;
- diritto agli alimenti nel caso in cui viene a cessare la convivenza.
Il contratto di convivenza
Accanto a tali diritti, forse non tutti sanno che la legge Cirinnà ha introdotto la possibilità per le coppie che convivono di stipulare contratti di convivenza per “disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune” (art. 50, L. 76/2016).
Detti contratti devono avere la forma scritta dell’atto pubblico o della scrittura privata, a pena di nullità e permettono alla coppia di disciplinare i rapporti patrimoniali durante la convivenza e di stabilire quali saranno le conseguenze in caso di cessazione del rapporto. Perciò non possono essere disciplinati i rapporti personali come l’obbligo di fedeltà, coabitazione, assistenza morale che il codice civile prevede specificamente per il matrimonio.
Vi sono diversi aspetti del contratto di convivenza che ne fanno uno strumento interessante e vantaggioso per le coppie che decidano di vivere insieme.
Vediamone subito alcuni:
Regolamentazione della casa
Mediante il contratto di convivenza si può attribuire al partner il diritto abitazione, comodato, usufrutto o, addirittura, la stessa proprietà dell’immobile.
Il proprietario di casa, pertanto, potrebbe garantire al partner il diritto a vivere nella sua abitazione per un certo numero di anni o anche vita natural durante, o, addirittura, trasferirgli una quota del bene.
Sempre nell’eventualità della cessazione della convivenza si può disciplinare la sorte della casa riconoscendo all’ex partner un tempo durante il quale potrà continuare ad abitarvi finché non troverà un nuovo alloggio.
Regolamentazione delle spese
Il contratto di convivenza permette di regolare i rapporti economici in modo del tutto analogo a quanto avviene per le coppie sposate, consentendo l’adozione di regime patrimoniale tra comunione legale, convenzionale o separazione dei beni e la regolamentazione delle spese da affrontare nell’interesse della famiglia.
I partner, inoltre, potrebbero stabilire nel contratto di convivenza di attingere da un conto corrente comune, concordare di ripartire equamente le spese quotidiane, o, ancora, uno dei due potrebbe assumersi l’onere di mantenere l’altro a fronte dell’impegno di quest’ultimo di dedicarsi interamente alla casa e ai figli.
Mantenimento
Tra le clausole che possono essere inserite nel contratto di convivenza c’è quella relativa al mantenimento.
Si tratta, innanzitutto, del mantenimento dei figli che non può mai essere escluso – gravando sui genitori un obbligo di legge di mantenere i figli – ma il cui ammontare può essere definito in modo preciso nel contratto di convivenza. Ciò pare utile non solo per prevenire l’insorgenza di futuri contrasti, ma anche nel caso di inadempienze da parte di uno dei genitori frequenti, soprattutto, in seguito alla cessazione della loro relazione, in quanto il contratto di convivenza costituisce titolo esecutivo.
Allo stesso modo nel contratto di convivenza può essere inserita una clausola con la quale è riconosciuto il pagamento di un assegno di mantenimento in favore del partner caso di cessazione dell’unione. Ciò può essere utile nel caso in cui durante la convivenza uno dei partner abbia accettato di rinunciare alla propria vita professionale per dedicarsi interamente alla famiglia.
Ultime volontà
Sebbene nel contratto di convivenza non possano essere inserite disposizioni testamentarie, è possibile conferire al partner il potere di adottare decisioni in tema di donazione di organi, trattamento del corpo e celebrazioni funerarie, nonché prevedere l’obbligo di stipulare un’assicurazione sulla vita in favore del convivente.
Registrazione, opponibilità a terzi e modifica
Entro 10 gg. dalla stipula il contratto deve essere registrato all’anagrafe del Comune di residenza. Questa formalità è finalizzata a rendere il contratto opponibile a terzi e comporta la possibilità di continuare a vivere nella casa di residenza anche a seguito del decesso del convivente proprietario dell’immobile, nonché il diritto di visita e di assistenza reciproco in caso di malattia.
In seguito alla stipulazione e registrazione il contratto resta modificabile dalle parti per comune accordo.
Titolo esecutivo
Il contratto di convivenza con la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, costituisce titolo esecutivo e consente l’attivazione immediata della procedura di esecuzione forzata in caso di mancato adempimento da parte di uno dei conviventi degli obblighi assunti.
Ciò si rivela particolarmente utile nel caso in cui, nel regolare i rapporti economici di coppia, i conviventi si siano fatti delle concessioni reciproche, riconoscendosi diritti ed assumendo impegni ed obblighi.
Si pensi al caso in cui il partner si sia impegnato a versare delle somme a titolo di mantenimento in favore dei figli e/o del convivente, e nel corso della relazione o, come più frequentemente accade, al termine della stessa, si riveli inadempiente verso tali obblighi. In casi del genere il contratto di convivenza permette di agire direttamente per il recupero delle somme dovute senza dover attendere i tempi lunghi necessari per incardinare un processo dinanzi al Tribunale civile e ottenere l’emanazione di una sentenza costituente titolo esecutivo.
Studio Legale G.O.D. – Avvocati Lucca