La risposta ad oggi è negativa.
Vediamo subito perché.
Prova dell’inidoneità del genitore
La sindrome dell’alienazione parentale (PAS), come la sindrome della madre malevola (MMS), in quanto controverse dal punto di vista scientifico e prive di un riconoscimento nel mondo accademico internazionale, non possono giustificare, da sole, la pronuncia di un provvedimento di affido super-esclusivo del minore, ma sono necessari ulteriori elementi dai quali emerga l’inidoneità del genitore a svolgere il suo ruolo.
Questo è quanto dichiarato dalla Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 13217 del 17.05.2021, una pronuncia già definita storica per i risvolti che comporta nella salvaguardia del diritto alla bigenitorialità.
La Cassazione: guardare all’esclusivo interesse del minore
Il principio base in materia di affidamento dei minori è quello secondo il quale “il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L’individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull’apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente che è in grado di offrire al minore.”
Fatti che giustificano l’affidamento super-esclusivo
L’affido super-esclusivo del minore potrà quindi essere disposto dal giudice solo dopo aver accertato la sussistenza di fatti gravi come “irrecuperabili carenze nell’espressione delle capacità genitoriali” ed aver considerato le conseguenze che il c.d. “super-affido” provoca sul minore per effetto della rilevante attenuazione dei rapporti con una delle due figure genitoriali, anche tenendo presente la delicata fase di crescita in cui si trova il bambino.
Studio Legale G.O.D. – Avvocati Lucca