Un uomo torna spesso a casa ubriaco e la maltratta la moglie, anche in presenza delle figlie, arrivando, persino, a minacciarla di morte.
Cosa può fare questa madre per tutelare se stessa e le proprie figlie a parte sporgere denuncia?
L’ordine di protezione familiare
Tra gli strumenti predisposti dal legislatore per contrastare gli episodi di violenza domestica, uno dei più celeri è l’ordine di protezione familiare previsto dall’art. 342 bis Codice Civile. Si tratta di un provvedimento che può essere richiesto al giudice civile e che, in tempi rapidi, offre una tutela efficace alle vittime di abusi come donne e minori. Solo nel caso in cui vittime della violenza siano figli o figlie minori, a causa della maggiore rilevanza dell’atto, il vaglio è affidato al giudice penale ed è quindi necessario sporgere denuncia all’autorità competente.
Tornando all’esempio riportato, questa madre, in quanto vittima di abusi, può presentare ricorso al giudice civile al fine di ottenere subito un ordine di esecuzione che disponga la cessazione della condotta pregiudizievole da parte del marito e il suo allontanamento dalla casa familiare.
Presentazione del ricorso e misure applicabili
L’istanza deve essere presentata dalla vittima o da altro membro del nucleo familiare adulto al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio. Oltre alle predette misure, può essere altresì disposto dal giudice:
1) il non avvicinamento del responsabile ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima e dai suoi prossimi congiunti;
2) l’intervento dei servizi sociali;
3) il pagamento di un assegno periodico a favore delle persone conviventi, rimaste prive di mezzi adeguati.
Presupposti
Presupposti per ottenere l’emanazione dell’ordine di protezione familiare sono:
1) una condotta del coniuge o di altro convivente o componente del nucleo familiare gravemente pregiudizievole dell’integrità fisica o morale ovvero alla libertà della vittima (In altre parole, l’abuso deve essere ripetuto nel tempo e tale da ledere la dignità del coniuge o del convivente, rappresentando un pericolo per questi e per il nucleo familiare);
2) la convivenza tra la vittima e l’autore della condotta violenta.
Durata
Una volta emesso, l’ordine di protezione familiare ha durata temporanea non superiore a un anno. In presenza di gravi motivi, però, la sua validità può essere prorogata su istanza di parte per tutto il tempo che il giudice riterrà necessario.
Vantaggi rispetto al procedimento penale
Certo, in presenza di reati (maltrattamenti, violenze, minacce ecc…), resta ferma la possibilità di presentare denuncia/querela presso le autorità competenti (Procura della Repubblica, polizia o carabinieri). Il procedimento penale, però, richiede tempi più lunghi poiché la necessità di una eventuale misura di protezione, come ad esempio l’allontanamento dalla casa familiare, deve passare al vaglio del Pubblico Ministero e solo successivamente può essere esaminata dal giudice.
Si comprende quindi il vantaggio dell’ordine di protezione familiare: sebbene si tratti di un provvedimento temporaneo l’iter per la sua emanazione è molto più celere e quindi può essere una buona soluzione richiederlo e beneficiare dei suoi effetti in attesa che il procedimento penale faccia il suo corso.
Studio Legale G.O.D. – Avvocati Lucca