In vista della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne che ricorre domani, 25 novembre, sono usciti i dati Istat che evidenziano quanto l’eliminazione di questa piaga sia un obiettivo ancora lontano.
Solo nel primo trimestre del 2022 sono state ben 1.522 le chiamate al numero Anti Violenza e Stalking (il numero, lo si ricorda, è il 1522, è gratuito ed è attivo 24h su 24). La regione che ha registrato il maggior numero di chiamate è la Lombardia, con un picco di segnalazioni nel periodo del lockdown.
La normativa italiana
In Italia la prima significativa innovazione legislativa in materia si è avuta con l’introduzione della Legge n. 66 del 15.02.1996 contenente “Norme contro la violenza sessuale” che ha iniziato a considerare questo tipo di violenza come un delitto contro la libertà personale delle donne, innovando la precedente normativa che la annoverava fra i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume.
Successivamente, nel 2001, con la Legge n. 154 sono state introdotte altre norme volte a contrastare la violenza nelle relazioni familiari che prevedono la possibilità di adottare misure cautelari a tutela della donna, quali l’allontanamento dall’abitazione del familiare violento. Al fine di assicurare l’effettività del diritto di difesa, sempre nel 2001 è stata estesa in favore delle donne violentate e/o maltrattate e prive di mezzi economici, la possibilità di beneficiare del gratuito patrocinio a spese dello Stato; strumento fondamentale per consentire loro di difendersi e far valere i loro diritti anche in ambito processuale.
A queste norme ha fatto seguito, nel 2009, l’inasprimento delle pene previste per il reato di violenza sessuale e l’introduzione del c.d. reato di stalking, oggi disciplinato dall’art. 612 bis del Codice Penale che sanziona con la pena della reclusione da uno a sei anni “chiunque con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita“.
Sempre con riferimento alla normativa nazionale, va certamente segnalato il Codice Rosso, introdotto con Legge n. 69 del 19.07.2019 che ha innovato e modificato la disciplina penale e processuale della violenza domestica e di genere, corredandola di inasprimenti di sanzione. In estrema sintesi tra le novità più importanti si ricorda l’accelerazione del procedimento penale per reati quali i maltrattamenti in famiglia, stalking, violenza sessuale, e la possibilità di ricorrere al braccialetto elettronico ed altri dispositivi tecnici per controllare l’effettivo rispetto del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
La Convenzione di Istambul
Un passo storico nel contrasto della violenza di genere è stato compiuto dal nostro paese in seguito all’emanazione, l’11.05.2011, della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, meglio nota come Convenzione di Istambul.
Tale convenzione, ratificata con Legge 27 giugno 2013 n. 77, rappresenta “il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante che crea un quadro giuridico completo per proteggere le donne contro qualsiasi forma di violenza“, ed è incentrata sulla prevenzione della violenza domestica, proteggere le vittime e perseguire i trasgressori. Inoltre, la Convenzione qualifica la violenza contro le donne come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione (art. 3 lett. a) e invita i paesi aderenti ad esercitare la dovuta diligenza nel prevenire la violenza, proteggere le vittime e perseguire i colpevoli (art. 5).
L’importanza della Convenzione di Istambul è legata anche al fatto che essa prende di mira anche i crimini commessi per i c.d. “motivi di onore“ e riporta un puntuale elenco di delitti, tutti caratterizzati da violenza contro le donne, e che gli Stati vengono esortati ad includere nei loro codici penali quali:
a) violenza psicologica;
b) atti persecutori e stalking;
c) violenza fisica e violenza sessuale;
d) matrimonio forzato;
e) mutilazioni genitali femminili
f) aborto e sterilizzazione forzate;
g) molestie sessuali.
La violenza di genere: crimine europeo
Sul presupposto che ad una più efficace lotta contro le forme di violenza di genere debba contribuire anche l’U.E., il Parlamento Europeo, il 16 settembre 2022 ha approvato la risoluzione dal titolo “Riconoscimento della violenza di genere come nuova fattispecie di reato fra i reati di cui all’articolo 83, paragrafo 1, TFUE” ed ha avanzato al Consiglio una proposta di decisione per far inserire i reati di genere verrebbero nel novero degli “euro-crimes”.
Con l’emanazione di tale direttiva, inoltre, anche a livello sovranazionale potrebbe essere data efficace attuazione alla Convenzione di Istambul che, ad oggi, non è stata ancora ratificata dall’U.E.
In altri termini, il Parlamento Europeo con un atto d’indirizzo, sia pure non vincolante, ha definito come prioritario l’intervento delle politiche europee a contrasto di tale fenomeno, che può ormai definirsi come un “fenomeno transnazionale”.
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