In seguito alla separazione dal marito una donna, in aperta violazione del provvedimento del giudice relativo all’affido della bambina, si trasferiva all’estero con la figlia minore e le impediva di avere contatti, fosse anche solo telefonici, con il padre.
Tale determinazione, assunta in modo del tutto arbitrario e senza rendere edotto il giudice, rendeva impossibile per il padre esercitare il diritto di visita riconosciuto in suo favore e rischiava di fargli perdere ogni contatto con la figlia.
Reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice
Con sentenza n. 28401/2022 la Corte di Cassazione ha affermato che integra il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice di cui all’art. 388 Codice penale la condotta del genitore affidatario che si sottragga, con atti fraudolenti o simulati, all’obbligo di consentire le visite del genitore non affidatario, ostacolandole attraverso comportamenti implicanti un inadempimento in mala fede e non riconducibili ad una mèra inosservanza dell’obbligo.
Bisogna salvaguardare il principio di bigenitorialità
A niente è valsa la giustificazione della donna di essere espatriata per per proteggere la bambina dal padre. “Nel caso in esame – scrivono i giudici – è emerso che la ricorrete si era autonomamente trasferita all’estero, all’insaputa del padre della bambina e in località sconosciuta non solo a quest’ultimo, ma a tutte le figure istituzionali (anche allo stesso consulente tecnico del procedimento instaurato dalla ricorrente) coinvolte nella vicenda per la tutela dell’interesse della minore. Quindi non si versava in mèro inadempimento degli obblighi derivanti dal provvedimento del giudice o di trasferimento all’estero, pacificamente stabilito dal genitore affidatario, ma di condotta fraudolenta nei termini sopra indicati.”
In altre parole la decisione di trasferirsi è stata assunta dalla donna in modo del tutto arbitrario, senza rendere edotto il giudice delle ragioni per le quali il provvedimento emesso dallo stesso, a suo giudizio, non sarebbe stato sufficiente a tutelare gli interessi della minore e in spregio al lavoro che stavano portando avanti le figure istituzionali coinvolte nella vicenda al fine di tutelare la bambina.
La Convenzione dell’Aja, la residenza abituale del minore e il diritto di visita
Vero è che la convenzione dell’Aja attribuisce al genitore affidatario il diritto di poter stabilire la propria residenza all’estero, però è altresì indubitabile che una tale decisione è destinata a sradicare il minore dal suo ambiente di riferimento e ad incidere negativamente sulla quotidianità dei rapporti dell’altro genitore non affidatario, il quale può esigere quindi che sia garantita l’effettività del proprio diritto di visita attraverso una definizione nuova delle sue modalità.
Proprio a tale fine la donna avrebbe dovuto rivolgersi al giudice civile per chiedere che fossero modificare o sospese le condizioni di visita stabilite fino a quel momento.
Nel caso di specie, invece, niente di tutto ciò è stato fatto da questa madre che ha preferito fare da sola, assumendo decisioni del tutto arbitrarie e pregiudizievoli anche per la minore al fine di “ostacolare in modo fraudolento l’esercizio di visita da parte del genitore non affidatario”.
Tale condotta si configura quindi come fraudolenta, non potendosi ritenere giustificabile per il fatto di aver agito nell’interesse della minore.
Studio Legale G.O.D. – Avvocati Lucca