Il retaggio di una concezione patriarcale della famiglia
Secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale tale norma è il «retaggio di una concezione patriarcale della famiglia», il riflesso di una disparità di trattamento” che, “oscura unilateralmente il rapporto genitoriale con la madre” e che non è più tollerabile a fronte dell’evoluzione dell’ordinamento che vede i genitori in una posizione paritaria.
In particolare, l’illegittimità costituzionale, estesa anche alle norme sull’attribuzione del cognome al figlio adottato e nato fuori matrimonio, è dovuta al fatto che detta norma non consente, sulla base di un accordo fra i genitori, di attribuire al figlio il solo cognome della madre.
Le linee guida della Corte Costituzionale
I Giudici della Corte Costituzionale auspicano, pertanto, l’introduzione di una norma capace di ripristinare la parità tra i genitori e detta alcune linee guida stabilendo che il cognome del figlio “deve comporsi con i cognomi dei genitori“, nell’ordine dagli stessi deciso, fatta salva la possibilità che essi, di comune accordo, attribuiscano soltanto il cognome di uno dei due. Sarebbe, infatti, in contrasto con i principi costituzionali invocati impedire “ai genitori di avvalersi, in un contesto divenuto paritario, di uno strumento attuativo del principio di eguaglianza qual è l’accordo”.
Cosa succede in caso di disaccordo
Nell’ipotesi di disaccordo tra i genitori sull’ordine di attribuzione dei cognomi, secondo la Corte Costituzionale la controversia dovrà essere rimessa al giudice, il quale sarà chiamato a fare applicazione dei principi previsti dall’ordinamento giuridico per la risoluzione dei contrasti sulle scelte riguardanti i figli.
Tutto ciò, fintantoché il legislatore non disponga una diversa regolamentazione della materia.
Come evitare il meccanismo moltiplicatore dei cognomi
La Corte ha inoltre auspicato l’intervento del legislatore per “impedire che l’attribuzione del cognome di entrambi i genitori comporti, nel succedersi delle generazioni, un meccanismo moltiplicatore che sarebbe lesivo della funzione identitaria del cognome“.
Nella sentenza si legge, in proposito, che proprio per la funzione svolta dal cognome, è opportuno che il genitore titolare di doppio cognome scelga di tramandarne uno dei due, sempre che i genitori non optino per l’attribuzione del doppio cognome di uno di loro soltanto.
La Corte Costituzionale ha inoltre chiamato il legislatore a porre particolare attenzione a “l’interesse del figlio a non vedersi attribuito – con il sacrificio di un profilo che attiene anch’esso alla sua identità familiare – un cognome diverso rispetto a quello di fratelli e sorelle“.
Anche qui i Giudici costituzionali segnalano in sentenza una possibile soluzione, e cioè che la scelta del cognome attribuito al primo figlio sia vincolante rispetto ai figli successivi della stessa coppia.
Da quando sarà fatta applicazione di questi principi
A partire dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza in oggetto sulla Gazzetta Ufficiale i principi qui sanciti dalla Corte Costituzionale troveranno applicazione per tutte le ipotesi in cui l’attribuzione del cognome non sia ancora avvenuta.
Studio Legale G.O.D. – Avvocati Lucca