È di questi giorni la notizia, sconvolgente, secondo la quale negli spogliatoi delle infermiere dell’Ospedale di Empoli sarebbe stata rinvenuta una telecamera collegata a un monitor che, a quanto pare, sarebbe stata installata da ignoti per riprendere le ignare dipendenti mentre facevano la doccia.
Sull’onda dell’indignazione pubblica che la vicenda ha suscitato e dei risvolti penali che essa necessariamente implica, torna di attualità il tema dell’installazione di apparecchiature di registrazione nei luoghi di lavoro e a noi giuristi viene chiesto: Ferma restando l’illiceità di quanto accaduto ad Empoli, ci sono casi nei quali è legittimo installare una telecamera negli spogliatoi dei dipendenti?
La riservatezza di determinati luoghi deve essere garantita
A tale quesito ha risposto neanche un mese fa la Suprema Corte di Cassazione, sezione penale, allorché, con sentenza n. 17065 del 02.05.2022, ha censurato la condotta di un datore di lavoro reo di aver collocato un dispositivo di videosorveglianza nel bagno al dichiarato fine di “controllare i dipendenti”.
Sennonché la posizione nella quale erano state collocate dette telecamere (una nel porta carta igienica e una proprio davanti al wc), attestavano che la finalità del datore di lavoro era ben altra, e cioè quella di carpire abusivamente e illecitamente le immagini dei dipendenti che si recavano al bagno. Sulla base di tali elementi i Giudici della Suprema Corte hanno respinto la tesi del datore di lavoro e ritenuto che gli atti posti in essere dal medesimo fossero idonei e univocamente diretti alla commissione del reato di interferenze illecite nella vita privata di cui all’art. 615 bis del Codice Penale.
I servizi igienici sono un luogo intimo nel quale deve essere garantita la massima riservatezza, pena il rischio di incorrere nel reato da ultimo citato.
Cosa prevede lo Statuto dei Lavoratori
Nel nostro ordinamento non è mai consentito travalicare i limiti imposti dalla tutela della privacy nell’installazione delle telecamere nei luoghi di lavoro; tant’è che l’art. 4 dello Statuto dei lavoratori prevede che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei dipendenti possono essere impiegati previo accordo con le rappresentanze sindacali o il nulla osta dell’Ispettorato del lavoro e solo per i seguenti motivi:
- esigenze organizzative e produttive;
- sicurezza del lavoro e la tutela del patrimonio aziendale
In ogni caso è sempre necessario che i dipendenti siano avvertiti della presenza delle telecamere anche mediante idonea segnaletica.
Unica eccezione l’Autorità Giudiziaria
Diversa la situazione per quanto riguarda l’Autorità Giudiziaria la quale può installare i dispositivi di ripresa audiovisiva anche nei bagni e spogliatoi di aziende, uffici, stabilimenti, negozi, allorché, nel corso delle indagini abbia raccolto gravi indizi circa l’utilizzo di quei luoghi per la commissione di reati (si pensi al traffico di sostanze stupefacenti).
Studio Legale G.O.D. – Avvocati Lucca