Con comunicato diffuso dall’Ufficio stampa della Corte Costituzionale il 27.04.2022, si apprende che la Consulta si è pronunciata sulla norma che non consente ai genitori, di comune accordo, di attribuire al figlio il solo cognome della madre e su quella che, in mancanza di accordo, impone il solo cognome del padre, anziché quello di entrambi i genitori, ritenendola illegittima sul piano costituzionale perché discriminatoria.
L’origine della vicenda
Nel corso di una causa pendente dinanzi al Tribunale di Bolzano, il giudice aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 262, comma 1, del Codice Civile, nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, il solo cognome materno.
Questa possibilità, invero, risultava preclusa anche in seguito alla pronuncia, da parte della Consulta, della sentenza n. 286/2016 con la quale erano stati dichiarati: “costituzionalmente illegittimi l’art. 262, comma 1, c.c., nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno e l’art. 299, comma 3, c.c., nella parte in cui non consente ai coniugi, in caso di adozione compiuta da entrambi, di attribuire, di comune accordo, anche il cognome materno al momento dell’adozione“.
Con ordinanza 11 febbraio 2021, n. 18 la Corte Costituzionale ha disposto la trattazione, innanzi a sé, della questione di legittimità costituzionale dell’art. 262, comma 1, del Codice Civile.
Una nuova regola fondata sul principio di uguaglianza
Dal Comunicato stampa del 27. 04.2022 si apprende che i giudici della Corte Costituzionale hanno ritenuto che la regola che attribuisce automaticamente il cognome del padre sia discriminatoria in quanto “nel solco del principio di eguaglianza e nell’interesse del figlio, entrambi i genitori devono poter condividere la scelta sul suo cognome, che costituisce elemento fondamentale dell’identità personale.
Pertanto, la regola diventa che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due. In mancanza di accordo sull’ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori, resta salvo l’intervento del giudice in conformità con quanto dispone l’ordinamento giuridico“.
La Consulta ha, pertanto, dichiarato l’incostituzionalità di tutte le norme che stabiliscono l’automatica attribuzione del cognome paterno con riferimento sia ai figli nati dentro e fuori dal matrimonio, sia rispetto a quelli adottivi.
Cosa succede ora?
Quella in esame è una sentenza storica che pone le basi di un significativo cambiamento nella disciplina normativa in materia di attribuzione del nome ed è in linea con l’evoluzione legislativa degli ultimi anni che punta a garantire l’uguaglianza tra uomini e donne, sia in ambito lavorativo che familiare, ciò che implica, necessariamente, il riconoscimento degli stessi diritti e doveri.
Si resta in attesa del deposito della sentenza, che permetterà di leggere le motivazioni addotte dalla Corte Costituzionale a tale innovativa pronuncia.
Ora la parola passa al legislatore al quale spetta il compito di regolamentare la materia in base al principio indicato dalla Consulta, in modo che siano precisate le modalità e i limiti ai quali i genitori sono chiamati ad attenersi nella scelta del cognome da dare al figlio.
Studio Legale G.O.D. – Avvocati Lucca