Alla fine di giugno 2019 due turisti dovevano raggiungere Palermo con due voli: il primo per la tratta Nizza-Roma Fiumicino e il secondo per la tratta Roma Fiumicino-Palermo. Arrivati all’aeroporto di Nizza attendevano per oltre due ore l’arrivo dell’aereo, finché era comunicata ai viaggiatori la cancellazione del volo.
A causa di questo inconveniente i due turisti, perdevano irrimediabilmente anche la coincidenza con il volo che avrebbe dovuto portarli da Roma a Palermo e, per arrivare a destinazione, erano costretti ad acquistare un nuovo biglietto per la tratta Nizza-Palermo al costo di € 790,00.
Il rimborso dei biglietti non usufruiti non è sufficiente
A causa del disagio, la compagnia aerea responsabile del primo volo rimborsava ai viaggiatori il costo dei biglietti non usufruiti e € 500,00 a titolo di compensazione pecuniaria, rifiutando, però, di farsi carico del costo del nuovo biglietto aereo che i turisti si erano visti costretti ad acquistare.
La compagnia aerea deve rimborsare il costo dei nuovi biglietti
Ne nasceva una controversia legale all’esito della quale il Giudice di Pace di Piazza Armerina, con sentenza 05.10.2021 ha condannato la compagnia aerea a rimborsare il costo dei nuovi biglietti evidenziando che: “La perdita di coincidenza aerea è equiparata dalla Suprema Corte di Giustizia Europea a quella del negato imbarco, ed è quindi suscettibile di risarcimento (v. 07/03/2018 n. C-274/16; 11/07/19 n. C-502/18).
Nel caso in cui il passeggero abbia stipulato un unico contratto di trasporto che preveda più tratte aeree e perda un volo in coincidenza, a causa del ritardo del volo sul quale è imbarcato, la compagnia aerea è tenuta non solo alla restituzione dei soldi spesi per acquistare un nuovo biglietto, ma deve anche fornire obbligatoriamente al passeggero pasti e bevande, sistemazione in albergo, possibilità di telefonare od inviare fax ed ovviamente il trasporto al luogo di sistemazione, nonché al risarcimento del danno morale.”
La stipulazione di contratti con vettori diversi non esclude il diritto al rimborso
Tale disciplina è stata ritenuta applicabile anche alle ipotesi in cui i voli siano stati acquistati presso vettori diversi e la perdita della coincidenza sia imputabile a ritardo o soppressione del volo da parte della compagnia aerea.
Ne consegue che la compagnia aerea che ha determinato il ritardo (e da questo la perdita della coincidenza) è tenuta a tenere indenne il passeggero dai disagi che ne derivano.
Studio Legale G.O.D. – Avvocati Lucca